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STATUTO
DI ASSOCIAZIONE CULTURALE |
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Art.
1 |
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Denominazione
e sede |
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E’
costituita l’ ITALIAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC ANAESTHESIOLOGISTS
(ITACTA) – EACTA ITALIAN CHAPTER (EACTA CAPITOLO ITALIANO)
denominata ITACTA. L’Associazione, che è la sezione
nazionale di EACTA European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists,
ha sede pro-tempore presso la segreteria della Associazione che
corrisponde a Easy Congress di Anna Grossi, in Via Abruzzi, 36
Segrate (MI) e durata illimitata. |
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Art.
2 |
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Finalità |
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L’Associazione
non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività
culturali, nell’ambito delle tecniche di Anestesia e Terapia
Intensiva in chirurgia cardiotoracica.
Per realizzare tali finalità l’Associazione potrà
attuare, anche in modo indiretto, tutte le iniziative occorrenti
o utili, eventualmente ricorrendo a convenzioni con altri Enti
pubblici o privati.
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Art.
3 |
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Scopi |
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Scopi
dell’associazione sono la promozione, formazione e diffusione
delle tecniche di Anestesia e Terapia Intensiva in chirurgia
cardiotoracica. Per il perseguimento dei propri fini nel rispetto
dei principi etico – morali e nel pluralismo culturale,
l’Associazione:
- dedica
particolare attenzione a valorizzare comportamenti attivi da
parte degli associati allo scopo di realizzare il più
ampio ed esteso possibile livello di partecipazione degli stessi
alle attività ed alle iniziative programmate;
- coopera
e ricerca momenti ed occasioni di confronto con le Istituzioni,
con Enti pubblici e privati aventi finalità analoghe
alle proprie allo scopo di valorizzare la diffusione ed istituire
strumenti di partecipazione collettiva sul territorio nazionale
ed estero;
- promuove
iniziative finalizzate a favorire la crescita dei soggetti sopra
indicati, conformemente alle proprie finalità
- sottoscrive
convenzioni con enti e Società pubbliche o private per
l’erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni
in campo culturale e formativo;
- gestisce
iniziative culturali e formative per i soggetti suddetti, favorendo
in modo particolare lo svolgimento di corsi di formazione extrascolastica
per gli associati;
- provvede
alla selezione, all’orientamento e all’addestramento
di volontari da destinare alle proprie attività;
- organizza
eventi e manifestazioni culturali, anche aperte al pubblico;
- L’Associazione
gestisce la raccolta dati nazionale denominata NCDB (National
Cardioanesthesia Data Base)
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Art.
4 |
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Soci
dell’Associazione |
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Possono
essere associati all’Associazione, previa l’adesione
individuale di ciascuno, le persone fisiche che ne condividono
le finalità e concretamente intendono partecipare alle
attività sociali.
Condizione indispensabile per essere ammessi all’Associazione
è l’iscrizione all’ EACTA (European Association
of Cardiothoracic Anaesthesiologists) ed il regolare pagamento
delle quote associative a detta associazione.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione
alla vita associativa, e tutti i soci hanno diritto ad essere
eletti alle cariche sociali, salvo il possesso dei requisiti
personali, professionali e morali necessari.
Per effetto dell’adesione gli associati sono tenuti:
-
Esclusivamente
al pagamento delle quote annuali di iscrizione all’
EACTA;
-
all’osservanza
del presente statuto;
-
all’osservanza
delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo,
in quanto le stesse non siano contrarie alla legge o al presente
statuto.
Contro gli associati può essere deliberata dal Consiglio
Direttivo, con l’astensione dei soci cui il provvedimento
si riferisce, la sospensione, l’espulsione dal Consiglio
Direttivo stesso o dall’Associazione.
Tali deliberazioni di sospensione, espulsione potranno essere
assunte esclusivamente quando il socio:
-
manchi
di ottemperare alle norme del presente statuto ovvero
alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
-
sia
moroso nel pagamento delle quote di iscrizione senza comprovato
motivo;
-
rechi
in qualunque modo danno materiale, morale o di immagine
all’Associazione;
-
incorra
in condanne penali definitive che rendano incompatibile
la partecipazione all’Associazione o agli Organi
dell’Associazione;
Nell’associazione
si distinguono: i Soci Fondatori (5), i Soci Ordinari, i Soci
Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo
e hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.
I Soci Ordinari devono essere medici specialisti in Anestesia
e Rianimazione e hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo nomina i soci Onorari fra le personalità
che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel
sostegno dell’attività dell’Associazione; non
hanno diritto di voto.
Alle iniziative dell’Associazione potranno eccezionalmente
essere ammessi anche non soci secondo le modalità che di
volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota sociale non è trasmissibile né per atto
tra vivi né per causa di morte e non è rivalutabile.
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Art.
5 |
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Organi
dell’Associazione |
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Sono
organi dell’Associazione:
-
l’Assemblea,
-
il
Consiglio Direttivo,
-
il
Presidente,
-
i
Revisori dei Conti.
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Art.
6 |
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L’Assemblea |
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L’Assemblea
è composta da tutti gli associati in regola con il versamento
delle quote sociali.
L’Assemblea:
-
approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
-
approva i programmi annuali e pluriennali delle iniziative
e delle attività dell’Associazione;
-
delibera sulla partecipazione e sulla costituzione di sezioni,
comitati, associazioni, società ed altri organismi;
-
approva le modifiche dello statuto, con la presenza di almeno
tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
L’Assemblea,
sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente
costituita con la presenza della metà più uno degli
associati. In seconda convocazione, che può avere luogo
almeno ventiquattro ore dopo la prima, è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza
dei presenti.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria, previa convocazione
del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione
dei bilanci preventivo e consuntivo e dei programmi di attività.
L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal
Presidente del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa, o a richiesta
di almeno due consiglieri, o da tanti associati che rappresentino
almeno 1/10 dell’intera base associativa, o dal Collegio
dei revisori, nei trenta giorni successivi a quello in cui viene
richiesto ovvero autonomamente dal Collegio dei revisori .
L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati,
anche mediante affissione presso la sede dell’Associazione,
almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea
e, oltre all’ora ed al logo della riunione, deve contenere
indicazione analitica degli argomenti che saranno posti all’ordine
del giorno.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto
dall’assemblea stessa su proposta del Presidente del Consiglio
Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente di tale organo.
Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata
di mano o per scrutinio, anche segreto, qualora ne faccia richiesta
almeno un terzo dei presenti. |
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Art.
7 |
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Consiglio
Direttivo |
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Il
Consiglio Direttivo è composto da cinque a 15 membri.
Spetta all’Assemblea nominare i membri del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni
e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità
della nomina;
In caso di cessazione della carica di un Consigliere nel corso
del quadriennio per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca
o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito
da altra persona eletta dall’Assemblea dei soci appositamente
convocata, tra un elenco di tre persone indicate dal Consiglio
Direttivo.
Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell’intero
Consiglio.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente
nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell’intero
Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri
per la gestione ordinaria dell’Associazione, con facoltà
di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente.
Attua la gestione straordinaria dell’Associazione secondo
le deliberazioni assunte dall’assemblea.
Approva, entro il 30 novembre, la bozza del bilancio di previsione
per l’anno successivo, ed entro il 30 marzo la bozza del
bilancio consuntivo. Entro 30 giorni dalle date in precedenza
indicate convoca l’assemblea per le deliberazioni inerenti
l’approvazione di tali bilanci.
Predispone i programmi di attività annuali e pluriennali
da sottoporre all’assemblea.
Convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria.
Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso
salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente
la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza
dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare con
compiti solo consultivi i membri onorari; i Presidenti, al termine
del loro mandato, saranno di diritto membri onorari.
I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire le seguenti
cariche:
-
Presidente
-
Segretario
-
Vice-presidente
-
Rappresentante Italiano nell’EACTA
-
Segretario Scientifico
-
Tesoriere
-
Rappresentante dell’Ospedalità Privata
-
Rappresentante dell’Ospedalità Pubblica
-
Delegato per il Nord Italia
-
Delegato per il Centro Italia
-
Delegato per il Sud Italia ed Isole
-
Le cariche possono essere comulabili
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Art.
8 |
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Il
Presidente |
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Il
Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura
l’esecuzione delle deliberazioni di tale Organo. Il Presidente:
-
sovrintende all’organizzazione ed alla gestione del
personale e dei collaboratori anche volontari dell’Associazione;
-
concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con
soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
-
sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri
sociali;
-
sottoscrive le dichiarazioni fiscali ed ogni altra dichiarazione
o comunicazione dell’Associazione alla quale è
attribuito valore legale;
-
per operazioni finanziarie superiori ad Euro 1.000, il Presidente
dovrà avere il consenso congiunto e scritto del Segretario
e del Tesoriere.
-
Il Consiglio Direttivo provvederà a determinare eventuali
altri compiti e funzioni del Presidente.
-
Il presidente dura in carica quattro anni e può essere
rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per più
di due volte
-
Alla scadenza del mandato coloro che intendono candidarsi
dovranno:
-
Essere soci da almeno tre anni
-
Essere cittadini italiani
-
Esprimere la loro candidatura per iscritto almeno sei
mesi prima della scadenza del mandato in corso
Il candidato deve presentare l’elenco dei membri
del Consiglio Direttivo che lo coadiuveranno nella gestione
-
Tale elenco non potrà essere assolutamente variato
se non per gravi motivi di salute o impedimenti di tipo
professionale
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Art.
10 |
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Il
Vice-Presidente |
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Il
Vice Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra
i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata
dal Consiglio.
Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente
in caso di assenza o impedimento o per delega del Presidente
Il Vice-Presidente dura in carica quattro anni e può essere
rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per più
di due volte
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Art.
11 |
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Il
Segretario Scientifico |
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Il Segretario Scientifico è nominato dal Presidente e scelto
tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata
dal Consiglio.
Il Segretario Scientifico ha la responsabilità del controllo
sull’attività Scientifica dell’Associazione.
In seno al Consiglio Direttivo, coordina le attività culturali
con particolare riferimento all’organizzazione del CARACT
e di ogni altra manifestazione a carattere scientifico. Raccoglie
e sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di eventuali Patrocinii.
Il Segretario Scientifico dura in carica quattro anni e può
essere rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per
più di due volte
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Art.
12 |
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Il
Tesoriere |
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Il
Tesoriere è nominato dal Presidente e scelto tra i membri
del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal
Consiglio.
Il Tesoriere predispone in collaborazione con il Segretario il
bilancio preventivo e consuntivo
Provvede alla riscossione dei proventi ed al pagamento delle spese
E’ responsabile della regolare tenuta del registro di cassa
e dei libri contabili
Firma le operazioni finanziarie di qualsiasi natura secondo l’art.
8.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto
in tale carica nel mandato successivo e non per più di
due volte
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Art.
13 |
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Altri
membri del Consiglio Direttivo |
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Altri
membri del Consiglio Direttivo possono essere nominati dal Presidente;
la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
I rappresentanti dell’Ospedalità Pubblica e Privata
ed i Delegati delle tre aree geografiche sono responsabili dei
rapporti con gli Iscritti delle aree di competenza e degli aspetti
normativi e culturali delle rispettive aree di competenza.
I predetti membri durano in carica quattro anni e possono essere
rieletti in tale carica nel mandato successivo e non per più
di due volte.
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Art.
14 |
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Patrocinii |
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L’Associazione
può dare il suo patrocinio ad eventi culturali non organizzati
direttamente. Il Patrocinio deve essere richiesto al Segretario
Scientifico da un Socio Ordinario ITACTA. La concessione del Patrocinio
è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo |
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Art.
15 |
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Revisori
dei Conti |
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Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri
effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori
Contabili di cui al D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive
modificazioni ed integrazioni, e due supplenti, così
nominati:
-
due effettivi ed uno supplente dai fondatori o, qualora questi
fossero impossibilitati, dall’Assemblea dei Soci;
-
uno effettivo ed uno supplente dall’Assemblea dei Soci.
I Revisori al loro interno nominano il Presidente fra i componenti
iscritti al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. L.vo
27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.
I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari e
decadono e si sostituiscono a norma di legge.
Il Collegio eserciterà le proprie funzioni al fine
di accertare la regolare tenuta della contabilità;
redigere una relazione ai bilanci annuali; accertare la consistenza
di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
vigilare sulla effettiva destinazione delle risorse dell’Associazione
alle finalità statutarie; procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
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Art.
16 |
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Patrimonio
e proventi |
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Il
patrimonio dell’Associazione è costituito:
-
dal “fondo di dotazione iniziale”;
-
dai successivi accantonamenti al fondo di dotazione secondo
le deliberazioni assunte dall’assemblea in sede di approvazione
del bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;
-
da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno
successivamente all’Associazione a qualsiasi titolo
e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.
I proventi dell’Associazione saranno:
-
i
redditi derivanti dal patrimonio e dall’esercizio
delle attività dell’Associazione;
-
i contributi annuali versati da Enti pubblici e/o da altri
Enti con vincolo di destinazione alle attività
statutarie;
-
ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità
destinata all’attuazione degli scopi statutari
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Art.
17 |
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Bilancio
ed avanzi di gestione |
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Il
bilancio dell’Associazione, avente periodicità coincidente
con quella dell’anno solare, dovrà essere redatto
nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il bilancio dell’Associazione dovrà essere approvato
dall’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo
a quello di riferimento.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o
avanzi di gestione.
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Art.
18 |
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Regolamento |
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Le
attività di gestione dell’Associazione potrà
essere regolamentata da un regolamento, stgilato e ratificato
dal Consiglio Direttivo |
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Art.
19 |
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Dimissioni
e recesso dall’Associazione |
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I
soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che in ogni caso
abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono
ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno
sul patrimonio dell’Associazione. E’ fatto loro esplicito
divieto di utilizzare lo stemma ed il logo dell’Associazione.
Le dimissioni da membro degli organi dell’Associazione devono
essere date per iscritto e saranno efficaci dalla data della relativa
sostituzione, ovvero decorsi 90 giorno dalla presentazione.
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Art.
20 |
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Scioglimento |
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Lo
scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea
con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi motivo,
dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto
ad altra Associazione, Ente morale od Associazione avente finalità
analoghe o fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia
istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione
del patrimonio imposta dalla legge oppure l’eventuale trasformazione
disposta dall’Autorità governativa competente.
La scelta del beneficiario del patrimonio dell’Associazione
in caso di scioglimento, se attuata dall’assemblea, dovrà
essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti
dei soci.
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Art.
21 |
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Rinvio |
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Per
tutto quant’altro qui non espressamente previsto, si fa
riferimento alle norme di legge vigenti in materia |
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