ITACTA ITALIAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC ANESTHESIOLOGISTS

STATUTO
 
STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1
Denominazione e sede
E’ costituita l’ ITALIAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC ANAESTHESIOLOGISTS (ITACTA) – EACTA ITALIAN CHAPTER (EACTA CAPITOLO ITALIANO) denominata ITACTA. L’Associazione, che è la sezione nazionale di EACTA European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, ha sede pro-tempore presso la segreteria della Associazione che corrisponde a Easy Congress di Anna Grossi, in Via Abruzzi, 36 Segrate (MI) e durata illimitata.
Art. 2
Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività culturali, nell’ambito delle tecniche di Anestesia e Terapia Intensiva in chirurgia cardiotoracica.
Per realizzare tali finalità l’Associazione potrà attuare, anche in modo indiretto, tutte le iniziative occorrenti o utili, eventualmente ricorrendo a convenzioni con altri Enti pubblici o privati.
Art. 3
Scopi

Scopi dell’associazione sono la promozione, formazione e diffusione delle tecniche di Anestesia e Terapia Intensiva in chirurgia cardiotoracica. Per il perseguimento dei propri fini nel rispetto dei principi etico – morali e nel pluralismo culturale, l’Associazione:

  • dedica particolare attenzione a valorizzare comportamenti attivi da parte degli associati allo scopo di realizzare il più ampio ed esteso possibile livello di partecipazione degli stessi alle attività ed alle iniziative programmate;
  • coopera e ricerca momenti ed occasioni di confronto con le Istituzioni, con Enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie allo scopo di valorizzare la diffusione ed istituire strumenti di partecipazione collettiva sul territorio nazionale ed estero;
  • promuove iniziative finalizzate a favorire la crescita dei soggetti sopra indicati, conformemente alle proprie finalità
  • sottoscrive convenzioni con enti e Società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni in campo culturale e formativo;
  • gestisce iniziative culturali e formative per i soggetti suddetti, favorendo in modo particolare lo svolgimento di corsi di formazione extrascolastica per gli associati;
  • provvede alla selezione, all’orientamento e all’addestramento di volontari da destinare alle proprie attività;
  • organizza eventi e manifestazioni culturali, anche aperte al pubblico;
  • L’Associazione gestisce la raccolta dati nazionale denominata NCDB (National Cardioanesthesia Data Base)
Art. 4
Soci dell’Associazione

Possono essere associati all’Associazione, previa l’adesione individuale di ciascuno, le persone fisiche che ne condividono le finalità e concretamente intendono partecipare alle attività sociali.
Condizione indispensabile per essere ammessi all’Associazione è l’iscrizione all’ EACTA (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists) ed il regolare pagamento delle quote associative a detta associazione.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, e tutti i soci hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali, salvo il possesso dei requisiti personali, professionali e morali necessari.
Per effetto dell’adesione gli associati sono tenuti:

  • Esclusivamente al pagamento delle quote annuali di iscrizione all’ EACTA;
  • all’osservanza del presente statuto;
  • all’osservanza delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo, in quanto le stesse non siano contrarie alla legge o al presente statuto.
    Contro gli associati può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con l’astensione dei soci cui il provvedimento si riferisce, la sospensione, l’espulsione dal Consiglio Direttivo stesso o dall’Associazione.
    Tali deliberazioni di sospensione, espulsione potranno essere assunte esclusivamente quando il socio:
    • manchi di ottemperare alle norme del presente statuto ovvero alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
    • sia moroso nel pagamento delle quote di iscrizione senza comprovato motivo;
    • rechi in qualunque modo danno materiale, morale o di immagine all’Associazione;
    • incorra in condanne penali definitive che rendano incompatibile la partecipazione all’Associazione o agli Organi dell’Associazione;

Nell’associazione si distinguono: i Soci Fondatori (5), i Soci Ordinari, i Soci Onorari.
Sono Soci Fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo e hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.
I Soci Ordinari devono essere medici specialisti in Anestesia e Rianimazione e hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo nomina i soci Onorari fra le personalità che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione; non hanno diritto di voto.
Alle iniziative dell’Associazione potranno eccezionalmente essere ammessi anche non soci secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota sociale non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5
Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente,
  • i Revisori dei Conti.
Art. 6
L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea:

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  • approva i programmi annuali e pluriennali delle iniziative e delle attività dell’Associazione;
  • delibera sulla partecipazione e sulla costituzione di sezioni, comitati, associazioni, società ed altri organismi;
  • approva le modifiche dello statuto, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che può avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria, previa convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e dei programmi di attività.
L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o di sua iniziativa, o a richiesta di almeno due consiglieri, o da tanti associati che rappresentino almeno 1/10 dell’intera base associativa, o dal Collegio dei revisori, nei trenta giorni successivi a quello in cui viene richiesto ovvero autonomamente dal Collegio dei revisori .
L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati, anche mediante affissione presso la sede dell’Associazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e, oltre all’ora ed al logo della riunione, deve contenere indicazione analitica degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall’assemblea stessa su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente di tale organo.
Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio, anche segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.
Art. 7
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a 15 membri.
Spetta all’Assemblea nominare i membri del Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina;
In caso di cessazione della carica di un Consigliere nel corso del quadriennio per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito da altra persona eletta dall’Assemblea dei soci appositamente convocata, tra un elenco di tre persone indicate dal Consiglio Direttivo.
Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.
Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente.
Attua la gestione straordinaria dell’Associazione secondo le deliberazioni assunte dall’assemblea.
Approva, entro il 30 novembre, la bozza del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il 30 marzo la bozza del bilancio consuntivo. Entro 30 giorni dalle date in precedenza indicate convoca l’assemblea per le deliberazioni inerenti l’approvazione di tali bilanci.
Predispone i programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all’assemblea.
Convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria.
Le cariche di Consiglieri non danno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare con compiti solo consultivi i membri onorari; i Presidenti, al termine del loro mandato, saranno di diritto membri onorari.
I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire le seguenti cariche:

  • Presidente
  • Segretario
  • Vice-presidente
  • Rappresentante Italiano nell’EACTA
  • Segretario Scientifico
  • Tesoriere
  • Rappresentante dell’Ospedalità Privata
  • Rappresentante dell’Ospedalità Pubblica
  • Delegato per il Nord Italia
  • Delegato per il Centro Italia
  • Delegato per il Sud Italia ed Isole
  • Le cariche possono essere comulabili
Art. 8
Il Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’ Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle deliberazioni di tale Organo. Il Presidente:

  • sovrintende all’organizzazione ed alla gestione del personale e dei collaboratori anche volontari dell’Associazione;
  • concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
  • sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
  • sottoscrive le dichiarazioni fiscali ed ogni altra dichiarazione o comunicazione dell’Associazione alla quale è attribuito valore legale;
  • per operazioni finanziarie superiori ad Euro 1.000, il Presidente dovrà avere il consenso congiunto e scritto del Segretario e del Tesoriere.
  • Il Consiglio Direttivo provvederà a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Presidente.
  • Il presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per più di due volte
  • Alla scadenza del mandato coloro che intendono candidarsi dovranno:
    • Essere soci da almeno tre anni
    • Essere cittadini italiani
    • Esprimere la loro candidatura per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza del mandato in corso
      Il candidato deve presentare l’elenco dei membri del Consiglio Direttivo che lo coadiuveranno nella gestione
    • Tale elenco non potrà essere assolutamente variato se non per gravi motivi di salute o impedimenti di tipo professionale
Art. 10
Il Vice-Presidente
Il Vice Presidente è nominato dal Presidente e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento o per delega del Presidente
Il Vice-Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per più di due volte
Art. 11
Il Segretario Scientifico
Il Segretario Scientifico è nominato dal Presidente e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
Il Segretario Scientifico ha la responsabilità del controllo sull’attività Scientifica dell’Associazione. In seno al Consiglio Direttivo, coordina le attività culturali con particolare riferimento all’organizzazione del CARACT e di ogni altra manifestazione a carattere scientifico. Raccoglie e sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di eventuali Patrocinii.
Il Segretario Scientifico dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per più di due volte
 
Art. 12
 

Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
Il Tesoriere predispone in collaborazione con il Segretario il bilancio preventivo e consuntivo
Provvede alla riscossione dei proventi ed al pagamento delle spese
E’ responsabile della regolare tenuta del registro di cassa e dei libri contabili
Firma le operazioni finanziarie di qualsiasi natura secondo l’art. 8.
Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo e non per più di due volte
Art. 13
Altri membri del Consiglio Direttivo
Altri membri del Consiglio Direttivo possono essere nominati dal Presidente; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio.
I rappresentanti dell’Ospedalità Pubblica e Privata ed i Delegati delle tre aree geografiche sono responsabili dei rapporti con gli Iscritti delle aree di competenza e degli aspetti normativi e culturali delle rispettive aree di competenza.
I predetti membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti in tale carica nel mandato successivo e non per più di due volte.
Art. 14
Patrocinii
L’Associazione può dare il suo patrocinio ad eventi culturali non organizzati direttamente. Il Patrocinio deve essere richiesto al Segretario Scientifico da un Socio Ordinario ITACTA. La concessione del Patrocinio è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo
Art. 15
Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, e due supplenti, così nominati:

  • due effettivi ed uno supplente dai fondatori o, qualora questi fossero impossibilitati, dall’Assemblea dei Soci;
  • uno effettivo ed uno supplente dall’Assemblea dei Soci.
    I Revisori al loro interno nominano il Presidente fra i componenti iscritti al Registro dei Revisori Contabili di cui al D. L.vo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.
    I Revisori durano in carica per tre esercizi finanziari e decadono e si sostituiscono a norma di legge.
    Il Collegio eserciterà le proprie funzioni al fine di accertare la regolare tenuta della contabilità; redigere una relazione ai bilanci annuali; accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; vigilare sulla effettiva destinazione delle risorse dell’Associazione alle finalità statutarie; procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art. 16
Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dal “fondo di dotazione iniziale”;
  • dai successivi accantonamenti al fondo di dotazione secondo le deliberazioni assunte dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;
  • da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno successivamente all’Associazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.
    I proventi dell’Associazione saranno:
    • i redditi derivanti dal patrimonio e dall’esercizio delle attività dell’Associazione;
    • i contributi annuali versati da Enti pubblici e/o da altri Enti con vincolo di destinazione alle attività statutarie;
    • ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità destinata all’attuazione degli scopi statutari
Art. 17
Bilancio ed avanzi di gestione
Il bilancio dell’Associazione, avente periodicità coincidente con quella dell’anno solare, dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
Il bilancio dell’Associazione dovrà essere approvato dall’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
Art. 18
Regolamento
Le attività di gestione dell’Associazione potrà essere regolamentata da un regolamento, stgilato e ratificato dal Consiglio Direttivo
Art. 19
Dimissioni e recesso dall’Associazione
I soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. E’ fatto loro esplicito divieto di utilizzare lo stemma ed il logo dell’Associazione.
Le dimissioni da membro degli organi dell’Associazione devono essere date per iscritto e saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione, ovvero decorsi 90 giorno dalla presentazione.
Art. 20
Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
In caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi motivo, dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione, Ente morale od Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge oppure l’eventuale trasformazione disposta dall’Autorità governativa competente.
La scelta del beneficiario del patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento, se attuata dall’assemblea, dovrà essere assunta con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei soci.
Art. 21
Rinvio
Per tutto quant’altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia

 

 

 

 

 

 

 


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