Statuto

Art. 1) Denominazione e sede

E’ costituita l’ITALIAN ASSOCIATION OF CARDIOTHORACIC ANAESTHESIOLOGISTS (ITACTA) – EACTA ITALIAN CHAPTER (EACTA CAPITOLO ITALIANO) denominata “ITACTA”. La denominazione in lingua Italiana è “SOCIETA’ ITALIANA di ANESTESIA e TERAPIA INTENSIVA CARDIOTORACICA e VASCOLARE”. L’Associazione, include la sezione nazionale di EACTA European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, e ha sede a Milano in Viale Brianza, 12 e durata illimitata.

Art. 2) Finalità

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e gestire attività culturali e scientifiche, nell’ambito delle tecniche di Anestesia e Terapia Intensiva in chirurgia cardiotoracica e vascolare, nonché in corso di procedure di cardiologia interventistica e nel trattamento dello scompenso cardiaco acuto. Per realizzare tali finalità l’Associazione potrà attuare, anche in modo indiretto, tutte le iniziative occorrenti o utili, eventualmente ricorrendo a convenzioni con altri Enti pubblici o privati.

Art. 3) Scopi e attività

Scopi dell’associazione sono la promozione, formazione e diffusione delle tecniche di Anestesia e Terapia Intensiva in chirurgia cardiotoracica e vascolare e negli altri campi di sua competenza. Per il perseguimento dei propri fini nel rispetto dei principi etico – morali e nel pluralismo culturale, l’Associazione:

  • dedica particolare attenzione a valorizzare comportamenti attivi da parte degli associati allo scopo di realizzare il più ampio ed esteso possibile livello di partecipazione degli stessi alle attività ed alle iniziative programmate;
  • coopera e ricerca momenti ed occasioni di confronto con le Istituzioni, con Enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie allo scopo di valorizzare la diffusione ed istituire strumenti di partecipazione collettiva sul territorio nazionale ed estero;
  • promuove iniziative finalizzate a favorire la crescita dei soggetti sopra indicati, conformemente alle proprie finalità;
  • sottoscrive convenzioni con enti e Società pubbliche o private per l’erogazione a favore dei suddetti soggetti di prestazioni in campo culturale e formativo;
  • gestisce iniziative culturali e formative per i soggetti suddetti, favorendo in modo particolare lo svolgimento di corsi di formazione extrascolastica per gli associati, anche rilasciando certificazioni del conseguimento degli obiettivi formativi di tali corsi;
  • provvede alla selezione, all’orientamento e all’addestramento di volontari da destinare alle proprie attività;
  • organizza eventi e manifestazioni culturali, anche aperte al pubblico;
  • stila documenti scientifici nell’ambito della propria competenza, anche in collaborazione con altre società scientifiche;
  • gestisce raccolte dati nazionali nei campi di sua competenza, con particolare riferimento alla creazione, lo sviluppo, e l’utilizzo di database contenenti informazioni clinico-scientifiche.

Art. 4) Rapporti con altre Società Scientifiche

ITACTA riconosce nell’European Association of Cardiothoracic Anesthesia (EACTA) la Società scientifica di riferimento in ambito Europeo. ITACTA manifesta pertanto la volontà di condividere con EACTA le proprie iniziative scientifiche e culturali in ambito Europeo. Il rappresentante Italiano in EACTA è
di diritto membro del Direttivo ITACTA.

ITACTA riconosce nella Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI) la Società scientifica di riferimento in ambito Italiano. ITACTA manifesta pertanto la volontà di condividere con SIAARTI, direttamente e/o attraverso gli organi SIAARTI di settore, le proprie iniziative scientifiche e culturali in ambito nazionale. Un rappresentante  SIAARTI è membro di diritto del Direttivo ITACTA, secondo quanto stabilito nel regolamento.

Art. 5) Soci dell’Associazione

Possono associarsi all’Associazione, previa l’adesione individuale di ciascuno, le persone fisiche che ne condividono le finalità e concretamente intendano partecipare alle attività sociali.

Possono iscriversi all’Associazione:

  • i soci italiani iscritti ad EACTA (European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists) in regola con il pagamento delle quote associative a detta associazione, previa espressa adesione anche ad ITACTA;
  • gli specialisti in Anestesia e Rianimazione che svolgono attività nell’ambito dell’Anestesia e/o Terapia Intensiva in Chirurgia Cardiaca, Toracica, e Vascolare, nonché gli specializzandi in Anestesia e Rianimazione;
  • altri specialisti che svolgano la loro attività nell’ambito dell’Anestesia e/o Terapia Intensiva in Chirurgia Cardiaca, Toracica e Vascolare, la cardiologia ed il trattamento dello scompenso cardiaco acuto;
  • tutti i soci ordinari hanno diritto ad essere eletti alle cariche sociali, salvo il possesso dei requisiti personali, professionali e morali necessari. Sono inoltre elettori in occasione del rinnovo del Direttivo

Per effetto dell’adesione i soci sono tenuti:

  • esclusivamente al pagamento delle quote annuali di iscrizione all’EACTA per i soci congiunti EACTA-ITACTA;
  • al pagamento di una quota di iscrizione ad ITACTA per gli altri soci, la cui entità viene decisa dal Consiglio Direttivo, che si riserva la possibilità di rendere gratuita l’iscrizione;
  • all’osservanza del presente statuto;
  • all’osservanza delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo, in quanto le stesse non siano contrarie alla legge o al presente statuto.

Contro gli associati può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, con l’astensione dei soci cui il provvedimento si riferisce, la sospensione e/o l’espulsione dal
Consiglio Direttivo stesso o dall’Associazione.
Le deliberazioni di sospensione e/o espulsione potranno essere assunte esclusivamente quando il socio:

  • manchi di ottemperare alle norme del presente statuto ovvero alle deliberazioni assunte dagli organi dell’Associazione;
  • sia moroso nel pagamento delle quote di iscrizione senza comprovato motivo;
  • rechi in qualunque modo danno materiale, morale o di immagine all’Associazione;
  • incorra in condanne penali definitive che rendano incompatibile la partecipazione all’Associazione o agli Organi dell’Associazione.

Nell’associazione si distinguono: i Soci Fondatori e i Soci Ordinari.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo e Ordinari coloro che abbiano richiesto ed ottenuto l’iscrizione successivamente. I soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo assegna, inoltre, la qualifica di socio Onorario alle personalità che si siano particolarmente distinte nella collaborazione e/o nel sostegno dell’attività dell’Associazione. I Presidenti, al termine del loro mandato, saranno di diritto membri onorari. Per i Soci Onorari non è previsto il pagamento di alcuna quota sociale né il diritto di voto in Assemblea.

Alle iniziative dell’Associazione potranno eccezionalmente essere ammessi anche non soci secondo le modalità che di volta in volta saranno stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota sociale non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è rivalutabile.
E’ prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art.6) Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente,
  • il Revisore dei Conti, se nominato.

Art.7) L’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali. L’Assemblea:

  • nomina il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
  • approva i programmi annuali e pluriennali delle iniziative e delle attività dell’Associazione;
  • delibera sulla partecipazione e sulla costituzione di sezioni, comitati, associazioni, società ed altri organismi;
  • approva le modifiche dello statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in accordo con quanto previsto dal codice civile.

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera in entrambe i casi a maggioranza dei presenti. L’Assemblea si riunisce in sede ordinaria, previa convocazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e dei programmi di attività.
L’Assemblea in sede straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo di sua iniziativa oppure su richiesta di almeno due consiglieri o di tanti associati che rappresentino almeno 1/10 dell’intera base associativa. La convocazione deve avvenire nei trenta giorni successivi a quello in cui è avvenuta la richiesta.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato agli associati, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’assemblea e deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione con l’indicazione analitica degli argomenti che saranno posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall’assemblea stessa su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente di tale organo. Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio, anche segreto, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei presenti.

Art.8) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a quindici membri. Spetta all’Assemblea nominare i membri del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità della nomina. In caso di cessazione dalla carica di un Consigliere nel corso del quadriennio per qualsiasi motivo (dimissioni, recesso, revoca o impedimento permanente), lo stesso verrà sostituito da altra persona eletta dall’Assemblea dei soci appositamente convocata. Il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio. Nel caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati, occorrerà procedere al rinnovo dell’intero Consiglio con apposita votazione dell’Assemblea. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione, con facoltà di delegare i poteri delegabili per legge al Presidente. Il Consiglio direttivo, inoltre, attua la gestione straordinaria dell’Associazione secondo le deliberazioni assunte dall’assemblea. Approva, entro il 30 novembre, la bozza del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il 30 marzo la bozza del bilancio consuntivo. Entro 30 giorni dalle date in precedenza indicate convoca l’assemblea per le deliberazioni inerenti l’approvazione di tali bilanci. Predispone i programmi di attività annuali e pluriennali da sottoporre all’assemblea. Convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria.
La carica di Consigliere non dà diritto ad alcun compenso salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo potranno partecipare, con compiti solo consultivi, coloro che rivestano la qualifica di membri onorari.

I componenti del Consiglio Direttivo possono ricoprire le seguenti cariche, le quali possono tra loro essere anche cumulate:

  • Presidente
  • Vice-presidente – Presidente designato
  • Rappresentanti Italiani in EACTA
  • Segretario Scientifico
  • Tesoriere
  • Delegato per i rapporti con le altre Società Scientifiche e le Istituzioni
  • Delegato per il Nord Italia
  • Delegato per il Centro Italia
  • Delegato per il Sud Italia ed Isole

Art.9) Il Presidente

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle deliberazioni di tale Organo.

Il Presidente:

  • sovrintende all’organizzazione ed alla gestione del personale e dei collaboratori anche volontari dell’Associazione;
  • detiene la firma per le operazioni finanziarie sino ad euro 5.000 mentre dovrà ottenere specifico avallo dal Consiglio Direttivo per importi superiori.
  • concorda e sottoscrive convenzioni, contratti ed accordi con soggetti terzi, previa delega (generale o speciale) del Consiglio;
  • sovrintendere alla tenuta della contabilità e dei libri sociali;
  • sottoscrive le dichiarazioni fiscali ed ogni altra dichiarazione o comunicazione dell’Associazione alla quale è attribuito valore legale;

Il Consiglio Direttivo provvede, se lo ritiene necessario, a determinare eventuali altri compiti e funzioni del Presidente.
Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo per non più di due volte.

Art.10) Il Vice-Presidente – Presidente designato

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente – Presidente designato. Il Vice-Presidente – Presidente designato sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento o per delega del Presidente. Il Vice-Presidente – Presidente designato subentra al Presidente alla scadenza del suo mandato. In caso di dimissioni o di impedimento del Vice-Presidente – Presidente designato si procederà a nuova elezione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Art.11) Il Segretario Scientifico

Il Segretario Scientifico è nominato dal Presidente e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo e la sua nomina deve essere ratificata dal Consiglio. Il Segretario Scientifico ha la responsabilità del controllo sull’attività Scientifica dell’Associazione. In seno al Consiglio Direttivo, coordina le attività culturali con particolare riferimento all’organizzazione del congresso ITACTA e di ogni altra manifestazione a carattere scientifico e raccoglie e sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di eventuali Patrocini. Il Segretario Scientifico dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo per non più di due volte.

Art.12) Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e scelto tra i membri del Consiglio Direttivo; la nomina deve essere ratificata dal Consiglio. Il Tesoriere predispone in collaborazione con il Presidente il bilancio preventivo e consuntivo. Provvede alla riscossione dei proventi e al pagamento delle spese. E’ responsabile della regolare tenuta del registro di cassa e dei libri contabili. Firma le operazioni finanziarie di qualsiasi natura secondo l’art. 8. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto in tale carica nel mandato successivo per non più di due volte.

Art.13) Patrocinii

L’Associazione può dare il suo Patrocinio ad eventi culturali non organizzati direttamente. Il Patrocinio deve essere richiesto al Segretario Scientifico da un Socio Ordinario o Fondatore ITACTA. La concessione del Patrocinio è subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

Art.14) Revisore legale

Se nominato, al Revisore iscritto nel registro dei Revisori legali spettano i seguenti compiti:

  • accertare la regolare tenuta della contabilità;
  • redigere una relazione ai bilanci annuali;
  • accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  • vigilare sulla effettiva destinazione delle risorse dell’Associazione alle finalità statutarie;
  • procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Revisore dura in carica per tre esercizi finanziari.

Art.15) Patrimonio e proventi

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dal “fondo di dotazione iniziale”;
  • dai successivi accantonamenti al fondo di dotazione secondo le deliberazioni assunte dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale dell’Associazione;
  • da tutti gli altri beni mobili ed immobili che perverranno successivamente all’Associazione a qualsiasi titolo e che saranno destinati ad incrementarne il patrimonio.

I proventi dell’Associazione saranno:

  • i redditi derivanti dal patrimonio e dall’esercizio delle attività dell’Associazione;
  • i contributi annuali versati da Enti pubblici e/o da altri Enti con vincolo di destinazione alle attività statutarie;
  • ogni altro eventuale reddito, provento, contributo o liberalità destinata all’attuazione degli scopi statutari.

Art.16) Bilancio ed avanzi di gestione

Il bilancio dell’Associazione, avente periodicità coincidente con quella dell’anno solare, dovrà essere redatto nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Il bilancio dell’Associazione dovrà essere approvato dall’assemblea entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di riferimento. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.17) Regolamento

L’attività di gestione dell’Associazione potrà essere regolamentata da un regolamento, stilato e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Art.18) Dimissioni e recesso dall’Associazione

I soci che abbiano receduto, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione. E’ fatto loro esplicito divieto di utilizzare lo stemma ed il logo dell’Associazione. Le dimissioni da membro degli organi dell’Associazione devono essere date per iscritto e saranno efficaci dalla data della relativa sostituzione, ovvero decorsi 90 giorni dalla presentazione.

Art.19) Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. In caso di scioglimento o di cessazione, per qualsiasi motivo, dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione, Ente morale od Associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., salvo diversa destinazione del patrimonio imposta dalla legge . La delibera di scioglimento e la scelta del beneficiario del patrimonio dell’Associazione in caso di scioglimento dovrà essere assunta con la maggioranza assembleare qualificata dei tre quarti dei soci.

Art.20) Rinvio

Per tutto quant’altro qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.